Omessa comunicazione dell’aumento reddituale in tema di gratuito patrocinio: se è mutata la composizione familiare l’imputato va assolto

(Tribunale di Genova – Ufficio del
Giudice per le Indagini Preliminari,
sent. n. 961/2017)
Sussiste il dubbio che la mancata comunicazione della
variazione del reddito all’autorità precedente sia
riconducibile non tanto ad una consapevole volontà di violare
la norma, quanto alla convinzione di rientrare comunque nei
limiti di legge nell’ipotesi in cui il reddito della persona
ammessa al patrocinio dello Stato sia aumentato e, al
contempo, siano aumentati i componenti della famiglia.
TAG: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
REDDITO
VARIAZIONE

T R I B U N A L E D I G E N O V A
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

S E N T E N Z A N.961/17
PROC. N.7842/15 RGNR
N. 11702/16 RG GIP
DD. 20.12.2017

II Giudice dott.ssa Nadia MAGRINI
aII’udienza del 04.10.2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del
dispositivo,
la seguente sentenza
nei confronti di: E. G. F. nato (…) il (…)

Iibero- é
assente
elettivamente domiciliato presso Io studio del difensore avv.to Elena FIORINI del
Foro di Genova
Difensore di fiducia avv. Elena FIORINI del Foro di Genova

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 95, 79 comma 1 lett. d) del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 perché, dopo essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con
provvedimento in data 3.12.2012, ometteva di comunicare, in pendenza di
processo ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di
presentazione dell’istanza, e quindi entro il 24.10.2013, variazioni rilevanti del
reddito complessivo valutabile a tali fini verificatesi neII’anno precedente; in
particolare, I’indagato ometteva di comunicare di aver conseguito neII’anno 2012 un
reddito pari a C 11.251,00; fatto aggravato perché – superando il reddito effettivo la
soglia massima di legge – da esso conseguiva il mantenimento indebito
deII’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa con decreto
deII’Autorita giudiziaria in data 3.12.2012. In Genova, in data 24.10.2013. Recidiva

1

Con l’intervento del Pubblico Ministero — dr. LARI
Del difensore -avv. Elena FlORlNl del Foro di Genova
MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 20.9.2012 E. G. F. depositava istanza per 1’ammissione al patrocinio a
spese dell Stato nel procedimento n. 5804/12 r.g.n.r. e n. 723/12 r.gip.,
dichiarando di non avere familiari conviventi e di aver percepito nel corso
del1’anno 2011 un reddito pari ad euro 9.588,00.
In data 3.10.2012 veniva emesso provvedimento di ammissione al beneficio.
Successivamente, con comunicazione del 30.11.2015 l’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Genova accertava per l’anno 2011 la percezione di un
reddito pari ad euro 11.251,00 e il beneficio veniva revocato.
Nel procedimento che ne seguiva, in sede dibattimentale, veniva chiarito che
nell’anno 2011 E. G. percepiva effettivamente la somma di euro 9.588,00,
mentre nell’anno 2012 (dichiarazione 2013) lo stesso percepiva la somma di euro
11.251,00, senza che venisse comunicato il mutamento del reddito entro i1
termine di legge, ovvero entro il 20.10.2013.
Il giudice provvedeva quindi a rinviare gli atti al P.M. essendo emerso un fatto
storico diverso da quello contestato.
In sede di udienza preliminare, originata dalla nuova richiesta di rinvio a
giudizio, 1’imputato chiedeva procedersi con rito abbreviato
All’esito di quanto emerso 1’imputato deve essere assolto perché il fatto non
costituisce reato.
E’ pacifico che il reddito percepito nel corso dell’anno 2012 era pari a 11.251,00
euro.
Peraltro la documentazione prodotta certificava che, a partire dal 12.5.2012,
presso 1’abitazione di E.G. fissava la propria residenza anche la moglie di
questi, E. M. K. (per immigrazione dal Marocco) e che l’(…) nasceva il figlio
della coppia, F..
A fronte di questa mutata situazione il limite di reddito per ammissione al
beneficio doveva intendersi aumentato di euro 1.032,00 per ciascuno dei familiari
conviventi e quindi fissato in euro 12.830,00.
Ne discende che sussiste quantomeno i1 dubbio che la mancata comunicazione
sia riconducibile non tanto ad una consapevole volontà di violare la norma,
quanto alla convinzione di rientrare comunque nei limiti di legge, attesa la
mutata situazione familiare che rendeva irrilevante, ai fini della concessione del
beneficio, la variazione di reddito.
Deve pertanto essere pronunciata sentenza assolutoria.

P.Q.M.
IL GIUDICE

Visto l’art. 530 co. 2 c.p.p.,

assolve

EL GNAOUI FOUAD dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Con riserva del termine di novanta giorni.

Genova, 04 ottobre 2017

Il giudice